Efficienza energetica negli edifici: le novità 2015

Il Governo ha approvato tre decreti che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici. I decreti, che aumentano le classi da 7 a 10, entrano in vigore dal 1° ottobre 2015 .

Certificazione efficienza energeticaIl Governo ha approvato tre decreti che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici.

Attestato di Prestazione Energetica (APE): da 7 a 10 classi

L’APE, nota anche come Certificazione Energetica, è l’argomento del primo dei tre decreti appena emanati dal Governo. Il decreto contiene le nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo modello di APE – spiega il Ministero – sarà uguale per tutto il territorio nazionale e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Tra le novità più evidenti della nuova certificazione energetica, vi è l’aumento delle classi energetiche che passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). Il certificatore incaricato di redigere l’APE dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione.

L’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

Infine, il decreto definisce uno schema sugli annunci di vendita e affitto che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).

Edificio con l’aspetto di un solido con poche estensioni, legate alle diverse funzioni della casa

Metodologia di calcolo e requisiti minimi delle prestazioni energetiche

Il secondo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Il decreto aumenta gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, al fine di arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.

A partire dal 1 gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati con consumi energetici minimi coperti grazie alle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2019.

Il decreto punta ad una applicazione delle norme operativa e omogenea in tutte le Regioni, per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento. Per gli edifici sottoposti a semplici riqualificazioni energetiche sull’involucro edilizio e impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi.

Schemi di relazione tecnica di progetto

Il terzo decreto fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini di applicare delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di opere:

– nuove costruzioni
– ristrutturazioni importanti
– riqualificazioni energetiche.

I tre decreti sull’Efficienza Energetica degli edifici entreranno in vigore il 1° ottobre 2015 e consentiranno all’Italia di essere in linea con le direttive europee in materia.

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Autore:

Elena Liziero

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