Le detrazioni fiscali per chi affitta, compra o ristruttura

Acquisto, ristrutturazione e arredo di casa: ecco tutte le vantaggiose detrazioni fiscali, anche per chi vive in affitto.

Nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre tutta una serie di spese sostenute nel periodo di imposta precedente, per sé o i propri familiari. Tra queste spese si trovano quelle connesse alla casa: non solo per l’acquisto o la ristrutturazione ma anche per l’arredo o l’affitto.

Ecco tutte le spese su cui si può avere lo sconto fiscale.

Le detrazioni per chi vive in affitto
Il Fisco italiano concede sconti anche a chi vive in affitto. In dettaglio sono cinque le detrazioni fiscali di cui possono fruire gli inquilini presentando la dichiarazione dei redditi:

  • 1. detrazione d’imposta per inquilini a basso reddito: lo sconto varia tra 150 e 300 euro, a seconda del reddito complessivo del contribuente che deve essere rispettivamente compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro nel primo caso e non superiore a 15.493,71 euro nel secondo.
  • 2. detrazione per locazione a canone concordato: la detrazione in questo caso è di 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro, 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro
  • 3. detrazione per giovani inquilini: a persone in affitto tra i 20 e i 30 anni spetta per i primi tre anni di canone una detrazione fissa di 991,60 euro, a patto però che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro
  • 4. detrazione per chi ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. Per tali inquilini è prevista una detrazione di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro oppure di 495,80 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.
  • 5. detrazioni per studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza. La detrazione, in tal caso, spetta nel 19% ed è calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. Gli immobili in affitto devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

Detrazioni fiscali per chi ha acquistato casa

Le detrazioni più note sono quelle per l’acquisto di una casa, eccole.

  • Dal 2016 è stata introdotta l‘agevolazione fiscale che riguarda i contratti di leasing per comprare l’abitazione principale o costruirla. In pratica la banca o un intermediario finanziario acquista un immobile o lo costruisce sulla base delle indicazioni e dei gusti dell’utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un dato periodo di tempo, dietro pagamento di un corrispettivo. Alla scadenza del contratto di leasing, l’utilizzatore dell’immobile può decidere se acquistare il bene al prezzo stabilito nel contratto (riscatto) oppure rinnovare il leasing per un altro periodo di tempo. Chi usufruisce di tale possibilità potrà anche avere uno sconto fiscale, ossia la detrazione Irpef al 19% sull’importo dei canoni di leasing pagati (massimo 8mila euro se il contribuente ha meno di 35 anni, 4mila per chi li supera) o sul prezzo del riscatto dell’immobile (massimo 20mila euro se il contribuente ha meno di 35 anni, 10mila se li supera). E’ necessario però che l’utilizzatore/contribuente alla data di stipula del contratto non abbia un reddito superiore ai 55mila euro.
  • Chi acquista o costruisce casa e la concede in locazione ha diritto ad una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.L’agevolazione riguarda l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di:
  • unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014
  • di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo ovvero la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017
  • di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell’agevolazione l’immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni.

  • Fruisce di uno sconto fiscale anche chi acquista casa in classe energetica alta (A e B) da imprese costruttrici. In tal caso si potrà godere della detrazione Irpef del 50% sull’Iva pagata all’impresa. L’immobile non deve trovarsi in una particolare categoria catastale lussuosa e nel silenzio della legge si ritiene che il beneficio si applichi anche alla pertinenza a patto che l’acquisto della stessa, box auto o garage ad esempio avvenga contestualmente all’acquisto dell’immobile e nell’atto di compravendita sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
  • Lo sconto Irpef sugli interessi passivi pagati per i mutui. Si possono portare in detrazione nel modello 730/2017 gli interessi passivi, oneri accessori e le quote di rivalutazione pagate per mutui contratti per l’acquisto di casa, ristrutturazione e/o costruzione. L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta e riguarda, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari. Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo.
  • Tra questi oneri sono compresi:

    • l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta
    • la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione
    • gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato)
    • la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato
    • le spese di istruttoria, notarili (incluso l’onorario del professionista per stipulare il contratto di mutuo e le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca) e di perizia tecnica.

Detrazioni per chi ristruttura casa

Ci sono sconti dalle tasse anche per chi ristruttura l’immobile ed esegue interventi finalizzati al risparmio energetico. Anche nel modello 730/2017 è possibile quindi indicare le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili, in particolare per i seguenti interventi:

  • manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
  • manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali
  • restauro e risanamento conservativo
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, esecuzione di opere interne
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione fiscale è pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016 (è stata decisa la proroga al 31.12.2017) e al 36% per le spese sostenute dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012. La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. La detrazione fiscale viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e per fruirne occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore e altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Nel modello 730/2017 si possono anche indicare le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per cui ci fruisce della detrazione d’imposta del 55% (per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013) o 65% (per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016), il cosiddetto ecobonus. Le tipologie di interventi per cui è possibile fruire dell’ecobonus sono:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti
  • interventi sull’involucro di edifici esistenti
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  • acquisto e posa in opera di schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Può fruire dell’ecobonus anche chi ha acquistato, installato e messo in opera dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Gli sconti per chi arreda casa

Nel modello 730/2017 c’è anche il bonus mobili, la detrazione Irpef al 50% prevista per chi acquista mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni destinati ad arredare l’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione (e per cui già si fruisce della detrazione Irpef al 50%).

Rientrano nel bonus mobili tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

Tra i mobili: cucine, letti, armadi, cassettiere, librerie, sedie, tavoli, ecc. . ed anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

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Autore:

Elena Liziero

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