Scia 2: novità del Testo Unico dell’Edilizia

Il Testo Unico dell'Edilizia si rinnova ancora. Non esistono più la Dia e la Cil, restano in vigore l'edilizia libera, il permesso di costruire, la Scia, Cila e Scia alternativa al permesso di costruire. Ecco i dettagli.

Il Testo Unico dell’Edilizia si rinnova ancora. Eliminate la Dia e la Cil, restano in vigore l’edilizia libera, il permesso di costruire, la SCIA, CILA e la SCIA alternativa al permesso di costruire. Ecco i dettagli.

Entrerà in vigore l’11 dicembre 2016 il decreto “SCIA 2” (D.lgs. 222/2016), che fa parte della riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015).

L’obiettivo del decreto “SCIA 2” è semplificare le norme sui procedimenti da seguire per la realizzazione di interventi edili (anche se non è così intuitiva la semplificazione). Nel testo della Legge è quindi presente una tabella esplicativa che, in corrispondenza del lavoro da eseguire, riporta la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

La nuova norma interviene sul Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) eliminando la Comunicazione di inizio lavori (Cil) e la Denuncia di inizio attività (Dia), quest’ultima ora verrà completamente sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Rimangono quindi in vigore cinque procedure:

  • l’attività di edilizia libera, per cui non servono comunicazioni
  • la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
  • il permesso di costruire
  • SCIA
  • la SCIA alternativa al permesso di costruire.

Analizziamo ora i cinque tipi di titoli edilizi in vigore dall’11 dicembre 2016 e i principali tipi di interventi per i quali sono richiesti.

Attività di edilizia libera

Non richiedono nessuna comunicazione preventiva:
– gli interventi di manutenzione ordinaria
– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw
– gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
– i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
– le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
– le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
– i pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici
– le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Rientrano tra gli interventi di edilizia libera anche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dal cessare della necessità. Solo in questo caso, però, è necessario inoltrare una comunicazione di inizio lavori al Comune.

Permesso di costruire

Il permesso di costruire va richiesto per:
– gli interventi di nuova costruzione
– gli interventi di ristrutturazione urbanistica
– gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.

In base al decreto “Scia 2”, nel procedimento per il rilascio si farà più attenzione al rispetto delle norme sull’efficienza energetica, che deve essere asseverato da un progettista abilitato nel momento in cui si deposita la domanda.

La nuova norma ha inoltre previsto la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici con un apposito decreto del Ministero della salute.

Scia

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà essere utilizzata per:
– gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio
– gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio
– gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Per quanto riguarda le finestre, richiedono la SCIA solo la creazione di nuovi serramenti, la modifica di forma o di posizione o la trasformazione in porta-finestra.

Sono realizzabili con SCIA anche le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati.

La SCIA si può utilizzare anche per le varianti a permessi di costruire che non comportano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. Le varianti devono emergere dalla comunicazione di fine lavori.

I lavori realizzati con SCIA possono iniziare lo stesso giorno in cui si presenta la documentazione. saranno previsti controlli a campione sulle pratiche.

interno con cane

SCIA alternativa al permesso di costruire

È possibile usare la SCIA alternativa al permesso di costruire per:
– gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
– interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
– interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

In questi casi, dopo la presentazione della SCIA, è necessario attendere almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Autocertificazione dell’agibilità

Sarà possibile presentare un’autocertificazione, sottoscritta da un professionista, per dichiarare l’agibilità dell’immobile costruito o su cui sono stati effettuati degli interventi. Resta anche l’iter standard in base al quale chi ha presentato la SCIA, oppure il titolare del permesso di costruire, richiedono il certificato di agibilità entro quindici giorni dalla fine dei lavori.

CILA

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata si utilizzerà per gli interventi non compresi nelle altre quattro procedure.

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Data:

Autore:

Elena Liziero

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