Qual è l’altezza minima per un sottotetto abitabile?
Lo stereotipo che definisce i sottotetti come spazi poco confortevoli e male illuminati, in realtà viene totalmente smentito grazie a recuperi intelligenti e di qualità che li trasformano in mansarde in modo da evitare di utilizzare nuovi spazi ad uso residenziale.
Dal 1996 a oggi, grazie alle normative regionali che favoriscono il recupero ad uso abitativo dei sottotetti, il fenomeno della trasformazione di questi ultimi in abitazioni è cresciuto in maniera esponenziale.

Esiste una normativa nazionale in merito (legge 457/78, art. 43) che stabilisce alcuni parametri minimi relativamente alle altezze:
- altezza minima dal pavimento: 2,7 metri per i locali ad uso soggiorno e 2,4 metri per i locali di servizio, come bagni, corridoi, ecc. Nei comuni montani al di sopra dei 1.000 metri s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a 2,55 metri.
- se nel locale esistono altezze inferiori, le stesse vanno chiuse ad armadio o ripostiglio.
Le leggi regionali per il recupero dei sottotetti
Le leggi regionali, negli anni, hanno superato la normativa nazionale e fissato due parametri: l’altezza minima e l’altezza media ponderale. Recentemente anche la Legge Salva Casa ha introdotto delle novità normative sulle altezze minime richieste per un sottotetto abitabile e delle tolleranze nel caso il sottotetto non rispetti le altezze richieste. Un altro aspetto importante e da considerare è il rapporto aeroilluminante, ovvero il numero di finestre da inserire rispetto alla superficie, che permettono, insieme all’altezza, di rendere la casa abitabile.
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Contatta un Consulente VELUXAltezza minima per l’abitabilità di un sottotetto per ogni Regione
Le altezze minime richieste dalle leggi regionali variano da Regione a Regione. L’altezza media più prescritta per i locali abitabili è di 2,40 metri per alcune regioni come Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Veneto.
In Lombardia l’altezza minima è pari a 1,5 metri: solo gli spazi inferiori a questo limite vanno chiusi da elementi di arredo chiusi (per esempio armadiature su misure). L’altezza media ponderale è invece uguale a 2,40 metri per i locali ad uso soggiorno, mentre oltre i 600 metri di altitudine è 2,10 metri.
In Lazio, l’altezza media interna netta richiesta per i sottotetti è di 2,00 metri per spazi abitativi e di 2,20 per spazi accessori. Gli spazi inferiori a questi limiti andranno chiusi da elementi di arredo, salvo dove siano presenti fonti di luce diretta.
Ecco qui di seguito i valori delle altezze medie e minime che sono previste da ogni Regione italiana per il recupero dei sottotetti.
Abruzzo — 2,4 m pianura, 2,1 m comuni montani — 1,4 m, 1,2 m comuni montani
Basilicata — 2,4 m sottotetti, 2,7 m scantinati — 1,4 m
Provincia autonoma di Bolzano — 2,4 m (sottotetti) –
Calabria — 2,2 m pianura, 2 m > 800 m s.l.m., 2,7 m scantinati — 1,5 m 1/15
Campania — 2,4 m pianura, 2,2 m > 600 m s.l.m. —1,4 m
Emilia Romagna — 2,4 m abitazioni, 2,2 m montagna/servizi — 1,8 m
Friuli Venezia Giulia — 2,2 m, 2 m comuni montani e storici — 1,5 m, 1,4 m, 1 m
Lazio — 2 m (sottotetti) — 1,5 m, 1,3 m locali accessori
Liguria — 2,3 m, 2,1 m accessori e comuni montani — 1,5 m, 1,3 m accessori
Lombardia — 2,4 m pianura, 2,1 m montagna (sottotetti) — 1,5 m
Marche — 2,4 m, 2,2 m locali accessori –
Molise — 2,2 m pianura, 2 m montagna, 2,7 m scantinati — 1,4 m
Piemonte — 2,4 m, 2,2 m accessori e montagna — 2,4 m, 2,2 m, 2 m locali
Puglia — 2,4 m, 2,2 m località montane — 1,4 m
Sardegna — 2,4 m, 2,2 m accessori e montagna — 1,5 m
Sicilia — 2 m (sottotetti), 2,4 m (scantinati) — 1,5 m
Toscana — 2,3 m, 2,1 m accessori e montagna — 1,5 m, 1,3 m accessori
Provincia autonoma di Trento — 2,4 m pianura –
Umbria — 2,4 m, 2,2 m accessori — 1,2 m
Valle d’Aosta — 2,5 m, 2,4 m montagna e centri storici –
Veneto — 2,4 m, 2,2 m accessori e montagna — 1,6 m, 1,4 m comuni montani

Calcolo dell’altezza minima di un sottotetto abitabile: media ponderale
L’altezza media ponderale si calcola dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima (nel caso della Lombardia 1,5 metri) per la superficie relativa. L’altezza media ponderale si calcola con la seguente formula:
(Σ (superficie parziale × altezza corrispondente)) ÷ superficie totale.
Il calcolo non è semplice e va eseguito da un tecnico, soprattutto nel caso di solai con tetto pendente o in presenza di nicchie o sbalzi sul soffitto.
Affinché il sottotetto sia abitabile, anche la porzione che rispetta l’altezza media ponderale deve avere una superficie minima.
Per una stanza singola tale superficie deve essere pari a 9 mq. Per una stanza doppia a 12 mq. Nel caso di un monolocale la superficie minima deve essere di 27 mq per un abitante o di 36 mq per due persone.
Per una stanza singola, per esempio, tale superficie deve essere pari a 9 mq. Per una stanza doppia a 12 mq. Nel caso di un monolocale la superficie minima che rispetta l’altezza media ponderale deve essere di 27 mq per un abitante o di 36 mq per due persone.
Per avere la certezza che il tuo sottotetto sia abitabile, fatti da affiancare da un tecnico qualificato e informati presso il tuo Comune, in modo da verificare che il regolamento comunale non modifichi i valori delle altezze medie e minime imposti ai sottotetti dalla legge Regionale.
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Contatta un Consulente VELUXQuando un sottotetto non è abitabile?
Un sottotetto non è considerato abitabile quando non rispetta determinati requisiti di legge nazionali e regionali, come un’altezza media inferiore a 2,40 m o un’altezza minima sotto i 1,50 m o quanto previsto dalle leggi della tua regione. Inoltre, perde la possibilità di essere destinato ad uso abitativo se mancano le condizioni essenziali per la vivibilità, come un’adeguata illuminazione naturale, una buona ventilazione o un corretto isolamento termico e acustico.
Se il tuo sottotetto ha altezze inferiori a quelle minime previste dalle norme nazionali e regionali e/o una scarsa illuminazione e ventilazione, può essere usato solo come locale di sgombero, deposito, soffitta e così via, ma non come spazio residenziale.
Un’opportunità di renderlo abitabile, oltre all’apertura di nuove finestre per aumentare la luminosità e la ventilazione e renderlo quindi uno spazio salubre e confortevole, come anticipato è data dalla recente Legge 105/2024 detta Salva Casa.
Per i soli locali oggetto di ristrutturazione, questa legge ha modificato le storiche altezze medie previste della norma del 1975: dai canonici 2,70 metri – che restano richiesti per le nuove abitazioni – l’altezza minima è ora fissata a 2,40 metri. In realtà la soglia dei 2,40 metri è praticamente la stessa fissata dalla maggior parte delle Leggi regionali per il recupero dei sottotetti, quindi non cambia molto per chi deve rendere abitabile un sottotetto.
Se l’altezza minima del tuo sottotetto è di pochi centimetri inferiore a 2,40 metri, ti viene in aiuto sempre il Salva Casa: grazie all’approvazione di un emendamento, è stata introdotta anche la tolleranza del 2% sulle norme igienico-sanitarie, incluse le altezze interne. In dettaglio, l’altezza media dei locali abitabili oggetto di ristrutturazione l’altezza media passa da 2,40 metri a 2,35 metri.
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