Piano casa Piemonte 2025
Il Piano Casa Piemonte nel 2025 finalmente è giunto ad una svolta positiva dopo alcune vicissitudini legali.
La Legge regionale 16 del 2018 aveva sostituito il “vecchio” Piano Casa Piemonte divenendo senza scadenza e regolando i lavori di ristrutturazione con incrementi di volumetria su edifici, il recupero dei sottotetti e il recupero funzionale dei rustici.
La LR 7/2022 aveva modificato la LR 16/2018 estendendo semplificazioni su sottotetti e volumetrie premianti, ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 119/2024 aveva dichiarato incostituzionali diverse parti. Con l’entrata in vigore della Legge 7/2025, la normativa regionale 16/2018 è stata modificata per recepire gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale, superando l’illegittimità rilevata.
Con le modifiche del 2025, la normativa 16/2018 sulla rigenerazione urbana (il “nuovo” Piano Casa Piemonte):
- ristabilisce il ruolo dei Comuni nel pianificare, le amministrazioni comunali individuano edifici o gruppi da rigenerare, premiando operazioni su strutture esistenti piuttosto che consumo di suolo
- per il recupero dei sottotetti è stata stabilita la data del 31 dicembre 2023, i sottotetti legittimi a quella data possono essere recuperati con premialità e deroghe, quelli realizzati successivamente devono sottostare al PRG
- infine per le variazioni essenziali è stata bloccata la derogabilità, ora devono sottostare a delibere e pianificazione.
Ristrutturazione e rigenerazione urbana in Piemonte
I Comuni, con un’apposita delibera, possono individuare singoli edifici o gruppi di edifici, di qualsiasi tipologia edilizia, sui quali svolgere lavori di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso la ristrutturazione edilizia e rigenerazione urbana.
Questi lavori di ristrutturazione:
- possono includere anche un incremento delle volumetrie esistenti
- devono mirare al miglioramento delle caratteristiche architettoniche, strutturali, energetiche e igienico-sanitarie degli edifici interessati
- non devono configurarsi come ristrutturazioni urbanistiche, cioè non possono fare interventi che modifichino lotti, isolati o rete viaria
- sono ammessi solo su edifici regolarmente autorizzati alla data di presentazione della domanda di intervento
- devono trovarsi in aree dotate di urbanizzazioni primarie o servite da sistemi alternativi conformi alla normativa vigente.
L’amministrazione comunale, prima della delibera, può avviare una fase preliminare, promuovendo una manifestazione di interesse con l’obiettivo di raccogliere le proposte provenienti da soggetti privati. Questa fase consente di valutare le proposte rispetto all’assetto urbanistico comunale e alle previsioni insediative e infrastrutturali del Piano Regolatore Generale vigente.
E’ possibile presentare al Comune una proposta di intervento che verrà esaminata valutando eventuali vincoli edificatori, le infrastrutture previste e la disponibilità di servizi pubblici già pianificati.
Se la proposta risulta compatibile con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e con i vincoli previsti dalla normativa vigente, il Comune ha 120 giorni di tempo per approvarla mediante apposita deliberazione oppure per respingerla, fornendo una motivazione chiara del diniego.
Il Piano Casa Piemonte, reso senza scadenza dalla L. 16/2018 sulla rigenerazione urbana, nel 2025 è stato modificato, prevede aumenti volumetrici delle case residenziali fino al 25% e promuove il recupero dei sottotetti.
Piano Casa Piemonte 2025 e aumenti volumetrici
Sugli edifici individuati ai sensi dell’articolo 3, che risultino esistenti alla data del 26 ottobre 2018 e legittimi al momento della richiesta o della presentazione dei titoli edilizi, è possibile effettuare interventi di ampliamento volumetrico.
Per gli edifici destinati totalmente o in parte a uso residenziale, turistico-ricettivo o direzionale, purché le destinazioni siano previste dal Piano Regolatore Generale (PRG) vigente alla data della richiesta, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un aumento della volumetria fino a un massimo del 25%. Per le abitazioni esistenti di tipo uni o bifamiliare è ammesso un ampliamento aggiuntivo pari a 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità abitativa. Questi interventi devono rispettare eventuali vincoli di tutela o prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Per gli edifici destinati, anche in parte, ad attività produttive, industriali o artigianali sono consentiti ampliamenti fino al 20%. Tale incremento, sempre calcolato in base agli strumenti urbanistici vigenti, può arrivare fino a un massimo di 2.000 metri quadrati e può essere realizzato in continuità con l’edificio principale oppure come corpo autonomo, purché all’interno della stessa proprietà aziendale.
Nel caso di edifici destinati ad attività commerciali sono ammessi interventi di ristrutturazione con incremento volumetrico fino al 20%. Sono escluse da tali aumenti tutte le grandi e medie strutture di vendita che superano le dimensioni compatibili stabilite dalla normativa regionale. Inoltre, l’intervento non deve comportare il passaggio dell’immobile a una categoria superiore (media o grande struttura di vendita), e la nuova superficie di vendita deve comunque rispettare le norme settoriali vigenti.
È inoltre previsto un sistema di premialità volumetriche, ovvero incrementi ulteriori rispetto a quelli già indicati, nel caso in cui vengano attuate misure di sostenibilità ambientale. Se almeno il 20% del suolo impermeabilizzato presente nel lotto d’intervento viene trasformato in superficie permeabile, il premio volumetrico aumenta del 10%. Tale incremento può salire fino al 20% se, oltre alla riduzione del suolo impermeabilizzato, l’intervento determina un aumento delle superfici da destinare a spazi pubblici o d’interesse collettivo. Nelle aree a destinazione produttiva, per la nuova superficie resa permeabile devono essere adottati criteri progettuali specifici che impediscano rischi di inquinamento.
Infine, è prevista una ulteriore maggiorazione del 5% della premialità volumetrica nei casi in cui i materiali derivanti dalla demolizione vengano usati in operazioni di recupero, oppure se la ristrutturazione comporta la necessità di bonificare il suolo.

Nuova Legge sul recupero sottotetti in Piemonte
L’articolo 6 della legge regionale piemontese 16/2018, così come aggiornato dalla legge regionale 25/2024 e in coerenza con la Legge “Salva Casa”, regola le modalità con cui è possibile recuperare i sottotetti, a condizione che questi risultino esistenti e legittimi al 31 dicembre 2023.
Il recupero del sottotetto è consentito quando avviene in conformità alle destinazioni d’uso compatibili o complementari previste dal Piano Regolatore Generale previsto per l’edificio interessato e nel rispetto delle normative tecniche e igienico-sanitarie.
Il recupero del sottotetto deve avvenire senza modificare le altezze di colmo o di gronda, né l’inclinazione delle falde del tetto, salvo quanto eventualmente previsto dai piani urbanistici comunali. È ammesso il recupero del volume compreso nella sagoma della copertura, a patto che vi siano spazi con altezza minima pari ad almeno 1,40 metri.
Per garantire un’adeguata illuminazione e ventilazione naturale, è possibile aprire finestre, lucernari, abbaini o terrazzi, purché l’intervento rispetti le caratteristiche architettoniche e strutturali originarie dell’edificio. Tali aperture devono consentire un rapporto aeroilluminante di almeno 1/16.
È inoltre consentito abbassare uno o più solai per ottenere una maggiore volumetria utile, se i vani sottostanti hanno altezze superiori ai limiti minimi previsti dal DM del 5 luglio 1975. In deroga al regolamento edilizio regionale, è richiesta un’altezza media minima di 2,20 metri. Per locali accessori o di servizio, l’altezza media può scendere a 2 metri. Nei territori situati oltre i 1000 metri di altitudine, la riduzione a 2 metri è ammessa anche per i locali abitabili.
Gli abbaini possono concorrere al calcolo delle altezze medie. Le porzioni di spazio con altezze inferiori ai limiti previsti devono essere chiuse con opere murarie o arredi fissi e possono essere destinate a funzioni di servizio come guardaroba o ripostiglio. Tuttavia, se vi sono fonti di luce diretta, la chiusura non è obbligatoria.
L’intervento comporta il rilascio di un titolo abilitativo edilizio e il pagamento di un contributo calcolato in base agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
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Contatta un Consulente VELUXIl recupero dei rustici in Piemonte
Il recupero dei rustici è ammesso per uso residenziale o per destinazioni compatibili con la residenza, se gli edifici:
- sono stati costruiti prima del 1° settembre 1967 o, se successivi, presentano caratteristiche costruttive e materiali tipici della zona (escluse le strutture prefabbricate)
- sono serviti da urbanizzazioni primarie o da soluzioni alternative conformi alle normative.
Il recupero deve rispettare la tipologia e i materiali originali, senza modificare sagoma, altezze o falde del tetto, salvo adeguamenti sismici ed energetici o quanto consentito dal PRG. Non è ammessa la demolizione e ricostruzione, salvo per parti crollate incoerenti con l’edificio.
Gli interventi non richiedono piano attuativo né inserimento nei programmi pluriennali, inoltre sono ammessi anche in deroga a destinazioni d’uso e parametri urbanistici, nel rispetto delle regole condominiali.
Il titolo edilizio comporta il pagamento di oneri di urbanizzazione e un contributo sul costo di costruzione, calcolato forfettariamente (5% su 1/5 del costo stimato).
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