I lucernari non devono rispettare le distanze minime tra pareti finestrate

Le norme sulle distanze tra edifici (art. 9 d.m. 1444/1968) non si applicano in caso di lucernari: è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza 4628 del 5 ottobre 2015.

Le norme sulle distanze tra edifici (art. 9 d.m. 1444/1968) non si applicano in caso di lucernari: è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza 4628 del 5 ottobre 2015.

In dettaglio, il DM 1444/1968 sulle distanze tra edifici e standard urbanistici, all’articolo 9, stabilisce che la distanza minima che deve intercorrere tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sia pari ad almeno 10 m.

Secondo i giudici, per pareti finestrate si intendono, secondo l’univoco e costante insegnamento della giurisprudenza, unicamente “le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci”.

Le semplici finestre sul tetto non possono considerarsi “vedute” secondo l’articolo 900 del Codice Civile: non consentono né di affacciarsi sul fondo del vicino (prospectio) né di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (inspectio), ma costituiscono semplici luci in quanto consentono il solo passaggio dell’aria e della luce.

Di conseguenza, l’articolo 9 del DM 1444/1968 non è applicabile in caso di presenza di una semplice finestra posta sul tetto di un edificio da cui i proprietari dello stesso prendono solo luce ed aria. La spiegazione sulle differenze è stata data dal Consiglio di Stato con la sentenza 4628/2015.

Finestre sul tettoNel caso preso in esame, i proprietari di due porzioni abitative, ricavate dalla ristrutturazione di un rustico in aderenza ad un altro edificio, avevano impugnato il permesso di costruire con cui era stata autorizzata la sopraelevazione dell’immobile confinante. A loro avviso, il nuovo tetto, su cui erano stati realizzati dei lucernari, toglieva aria e luce e violava le norme sulle distanze tra pareti finestrate.

Il Tar in prima battuta e il Consiglio di Stato in seguito hanno affermato che il DM 1444/1968, che regola le distanze minime, può essere applicato solo alle pareti finestrate.

Per pareti finestrate, hanno sottolineato i giudici, si intendono quelle munite di finestre qualificabili come vedute, ma non quelle su cui si aprono semplici luci.

Come si legge nel testo della sentenza, i lucernari non possono essere considerati vedute. In base all’articolo 900 del Codice Civile, non consentono di affacciarsi sul fondo vicino né di guardare di fronte, ma permettono solo il passaggio di luce e aria.

Per questi motivi è stata confermata la validità dell’intervento di sopraelevazione e il ricorso dei confinanti è stato respinto.

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Autore:

Elena Liziero

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