Recupero sottotetti in Lombardia: le novità 2015

La Regione Lombardia, con la circolare 873 del 2015, ha chiarito che il recupero del sottotetto è considerato ristrutturazione edilizia e bisogna pagare gli oneri di urbanizzazione come nuova costruzione.

Open space in cittàGli interventi di recupero dei sottotetti sono considerati ristrutturazioni edilizie e bisogna pagare gli oneri di urbanizzazione come nuova costruzione. A chiarirlo è la circolare 873/2015 della Regione Lombardia. Per la trasformazione a uso abitativo della mansarda non è necessario effettuare lavori classificabili come ristrutturazioni, in ogni caso si pagano gli oneri di urbanizzazione, calcolati applicando le tariffe vigenti nei comuni per le opere di nuova costruzione.

Gli Architetti di Pavia si erano chiesti come regolarsi nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo in edifici a più piani, che comprendono anche il recupero dei sottotetti. La Regione Lombardia, con la circolare 873 del 2015, ha chiarito il dubbio spiegando che solo il recupero del sottotetto è considerato ristrutturazione edilizia e bisogna quindi pagare gli oneri di urbanizzazione come nuova costruzione. I lavori sugli altri piani dell’edificio mantengono invece la loro classificazione e non sono assoggettati al contributo di costruzione.

Ricordiamo che la Regione Lombardia dieci anni fa, con la legge regionale n. 12 del 2005, ha reso possibile recuperare il sottotetto e trasformarlo in una mansarda abitabile.  Da allora il recupero dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di 2,40 metri, ridotta a 2,10 mt per i Comuni montani posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare.

Grazie alle modifiche introdotte dalla successiva legge regionale n. 4 del 2012, gli interventi per trasformare il sottotetto ai fini abitativi in Lombardia ora possono anche comprendere l’apertura di nuove finestre, lucernari, abbaini e terrazzi. Inoltre, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima previsti dalla legge regionale, sono anche consentite modifiche di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde.

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Infine l’altezza minima abitabile di un sottotetto, sia in pianura che nelle località montane della Lombardia, non può essere inferiore a 1,50 metri. Come per molte Regioni, anche in Lombardia se il recupero comporta la realizzazione di nuove unità immobiliari bisogna reperire spazi per parcheggi pertinenziali, oppure occorre versare al Comune una somma pari al costo di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi.

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Autore:

Elena Liziero

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