Toscana: legge per il recupero dei sottotetti

Anche la Toscana, come la maggior parte delle Regioni italiane, si è dotata di una legge per il recupero ad uso abitativo dei sottotetti.

sottotetto

Risale alla metà degli anni ‘90 la prima legge per il riutilizzo dei sottostetti esistenti, varata dalla Lombardia. La Toscana ha varato la sua legge per il recupero dei sottotetti nel 2010.

L’iniziativa Lombarda ha fatto scuola e tutte le altre Regioni si sono poi dotate di strumenti normativi analoghi (eccetto il Trentino Alto Adige che ha legiferato a livello Provinciale).

Con queste leggi le Regioni hano voluto ammorbidire i rigidi requisiti di abitabilità prescritti dalle norme statali (legge n. 457 del 1978 e Decreto del ministro della sanità del 5/7/1975).
Tali norme prevedono un’altezza media dei locali di 2,7 metri oltre a un rapporto tra le finestre e il pavimento delle stanze di 1/8.

Con la L.R. 5/2010 della Toscana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Febbraio 2010, viene consentito il recupero dei sottotetti esistenti alle seguenti condizioni:

  • La legge si applica agli edifici esistenti alla sua entrata in vigore (o in corso di realizzazione sulla base di concessioni già rilasciate), a destinazione esclusivamente residenziale.
  • Il recupero è consentito per i volumi che hanno l’altezza media interna netta (intesa come distanza tra il solaio di calpestio e il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso sovrastante il solaio e il solaio stesso) non inferiore a 2,3 m per i locali abitativi in pianura, nei territori montani 2,1 m.
  • Per gli spazi accessori o di servizio l’altezza scende a 2,1 m (in pianura), e nei territori montani a 2 m.
  • L’altezza minima non deve essere inferiore a 1,5 m nei locali abitativi e 1,3 m nei locali accessori in pianura, nei territori montani tali limiti scendono rispettivamente a 1,3 m e 1,1 m.
  • Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a 1/16
  • Non sono ammesse modifiche delle altezze di colmo e di gronda delle superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde.
  • Gli interventi di recupero dei sottotetti, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse – è vietato il frazionamento e lacreazione di unità immobiliari distinte.
  • I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici.
  • Gli interventi sono classificati come ristrutturazione edilizia; per essere avviati deve infatti essere presentata la D.I.A.

Sottotetti e risparmio energetico

La Legge Regionale Toscana 5/2010, anche se non indica esplicitamente l’obbligo di installazione di fonti energetiche alternative, pone fortemente l’attenzione sulla necessità di realizzare sottotetti ad alta efficienza energetica. Questo aspetto è di fondamentale importanza
per tre motivi:
1. comfort abitativo: un tetto adeguatamente isolato, anche più di quanto richiesto dalla normativa, permette di raggiungere un comfort ottimale sia in estate sia in inverno;
2. risparmio: un’adeguata coibentazione consente di ridurre i costi di climatizzazione;
3. guadagno economico: ristrutturando il sottotetto si ha la possibilità di installare collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento oltre che sistemi solari fotovoltaici.

Le altre Regioni: tratti comuni

Gli elementi in comune con le altre Leggi Regionali sono innanzitutto quello di porre come condizione che il sottotetto venga riutilizzato a fini abitativi. Poi, come è logico, di concedere deroghe alle norme, previste per le nuove costruzioni, sull’abbattimento delle barriere architettoniche visto che nella maggior parte dei casi i sottotetti recuperati sono un ampliamento dell’unità immobiliare esistente.
In Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sardegna e Umbria è possibile la sopraelevazione, in tutte le altre Regioni il recupero è possibile solo a patto che il sottotetto esistente rispetti i nuovi parametri di Legge.
Per i sottotetti occorre pagare i relativi oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune.

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