Detrazione IRPEF 50% per la ristrutturazione

La legge di stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef del 50% sulle spese per il recupero e la ristrutturazione di fabbricati ad uso abitativo.

La detrazione IRPEF del 50% per la ristrutturazione, prorogata dalla Legge di Stabilità 2016 fino al 31 dicembre 2016, conferma il limite di detrazione di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

In cosa consiste la detrazione del 50%?

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione di edifici residenziali effettuati entro il 31 dicembre 2016. L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

La detrazione del 50% viene suddivisa in 10 anni, qualsiasi sia l’età del contribuente. Se per esempio per i lavori di ristrutturazione di una mansarda vengono spesi in tutto 50 mila euro, la detrazione IRPEF sarà sul 50% della spesa, quindi su 25 mila euro che verranno divisi in rate di 2,5 mila euro per 10 anni.

Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione. Se ad esempio la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’IRPEF (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte restante della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in nessun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

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Quali tipi di intervento danno diritto alla detrazione?

    • i lavori per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
    • i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (condomini)
    • gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001 e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (es. a causa di dissesto idrogeologico)
    • gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
    • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
    • gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 (non sono agevolabili le spese per  l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse che invece godono della detrazione Irpef al 19%)
    • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (non rientra in tal caso l’acquisto ad esempio di una  cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas, mentre spetta in caso di sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante)
    • gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi ( sono agevolabili ad esempio le opere di  rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, mentre sono escluse le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio).

Cosa fare per fruire della detrazione?

Non è più richiesta la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, a condizione che nel Modello Unico e nel 730 siano indicati i dati catastali identificativi dell’immobile.
E’ invece sempre necessario essere in possesso degli altri documenti validi per l’attività edilizia (DIA/SCIA, concessione edilizia, etc.).
L’importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo.

Importante!
Per beneficiare della detrazione Irpef al 50%, le spese di ristrutturazione devono essere pagate all’impresa edilizia con bonifico bancario tracciabile in cui devono essere indicati:

• la causale del versamento
• il codice fiscale del destinatario della detrazione
• il numero della partita IVA o il codice fiscale del beneficiario

Per qualsiasi approfondimento e per informazioni dettagliate sulla detrazione IRPEF del 50% vedi la guida dell’Agenzia Entrate

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Data:

Autore:

Elena Liziero

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