Una mansarda che riceve molta luce naturale dall’esterno è più accogliente e vivibile, oltre a permettere di risparmiare sulla bolletta energetica. La quantità minima di luce naturale necessaria è definita a livello nazione e, più nel dettaglio, dalle singole Regioni. Vediamo quali sono i parametri regionali da rispettare per una mansarda accogliente e a norma di legge.
Innanzitutto c’è una normativa nazionale: il DM 05/07/1975 stabilisce che “tutti i locali degli alloggi (tranne vani scala, ripostigli, ecc.), devono fruire di illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d’uso. L’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore del Fattore medio di Luce Diurna non inferiore al 2% e comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”.
In sostanza, nella normativa vigente si fa riferimento:
- al Rapporto Aero-Illuminante R.A.I 1/8: dimensionamento dei serramenti basato su un rapporto tra superfici calpestabili e superfici apribili
- al Fattore medio di Luce Diurna (FmLD): definito come “il rapporto, espresso in percentuale, tra l’illuminamento medio dell’ambiente e l’illuminamento che si ha nello stesso istante su una superficie orizzontale esterna esposta alla volta celeste con cielo coperto”.
Ogni Regione ha poi emanato delle normative locali per incoraggiare il recupero dei sottotetti, e in molti vi sono valori differenti del Rapporto Aero-illuminante per le mansarde e sottotetti rispetto alla normativa nazionale. Ad esempio, in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Umbria e Veneto, il valore minimo del R.A.I. è 1/16.
Esempio di calcolo Rapporto Aero-Illuminante
Se ho una soffitta in Abruzzo di 6 metri per 4, e ho due finestre da un metro per 1,70 il calcolo per ottenere il R.A.I. è:
- metri quadri finestre: 2 x 1,70 = 3,4mq
- metri quadri casa: 6 x 4 = 24 mq
- Rapporto aero-illuminante di questa piccola mansarda: 3,4 / 24 = 0,141
Il valore ottenuto 0,141 è maggiore di 0,125 (risultato del valore della norma 1/8) quindi è sufficiente.
Ecco, di seguito, l’elenco completo dei valori dei rapporti aero-illuminanti di ogni Regione italiana.
Rapporto aero-illuminante di ogni Regione
Ecco di seguito che cosa prevedono le specifiche Leggi Regionali (LR):
Abruzzo: (LR 10/2011) 1/8
Basilicata: (LR 42/2009) 1/10
Bolzano: (DPGP. 5/1998) 1/15
Calabria: (LR 19/2002) 1/15
Campania: (LR 15/2000) 1/8
Emilia Romagna: (LR 11/1998) 1/16
Friuli Venezia Giulia: (LR 19/2009) 1/10 se > di 400mt di altitudine 1/12
Lazio: (LR 13/2009) 1/16
Liguria: (LR 24/2001) 1/16
Lombardia: (LR 12/2005) 1/8
Marche: (LR 22/2009) 1/8
Molise: (LR 25/2008) 1/10
Piemonte: (LR 21/1998) 1/8
Puglia: (LR 33/2007) 1/8
Sicilia: (LR 4/2003) 1/8
Sardegna: (LR 4/2009) 1/8
Toscana: (LR 5/2010) 1/16
Umbria: (LR 1/2004) 1/16
Val d’Aosta: (LR 11/1998 ) 1/8 se centro storico 1/32
Veneto: (LR 12/1999) 1/16
Rapporto Aero-Illuminante e Fattore medio di Luce Diurna
Non sempre un Rapporto Aero-Illuminante di 1/8 corrisponde a un FmLD del 2%.
La luce degli ambienti, infatti, non dipende solo dalle dimensioni delle finestre, ma anche dall’orientamento della stanza, dalla presenza di alberi o altre costruzioni, dalle tende o altre schermature interne ed esterne, dalla posizione delle finestre e così via. Benché il 2% sia il minimo richiesto dalla legge, quindi, si ottengono condizioni ottimali di illuminazione superando il 4% (come emerso da una ricerca condotta dal prof. Federico Butera del Politecnico di Milano).
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