Lazio: legge per il recupero dei sottotetti

La Regione Lazio si è dotata di una legge sul recupero ad uso abitativo dei sottotetti esistenti nel 2009, con successive modifiche nel 2011 e 2014.

Tutte Regioni Italiane dalla metà degli anni 90 ad oggi hanno scritto e approvato leggi che regolamentano e rendono possibile l’utilizzo dei sottotetti (tranne il Trentino Alto Adige che ha promulgato leggi specifiche a livello provinciale).

Il recupero dei sottotetti nel Lazio è disciplinato dalla legge regionale 13.08.2011, n. 10 che ha introdotto importanti modifiche alla L.R. 16.04.2009, n. 13, recante “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”. Nella legge si precisa che possono essere recuperati a fini abitativi i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge (31.12.2011) purchè attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio. Alcune successive modifiche sono contenute nella legge del 10 Novembre 2014, n. 10.

Benefici recupero sottotetti
I benefici derivanti da un utilizzo razionale e intelligente di questa normativa sono molteplici.
La norma nasce con fini nobili offrendo da un lato l’opportunità di recuperare volumi esistenti e preservare l’utilizzo indiscriminato del territorio e dall’altro di intervenire in modo energeticamente efficiente rispettando l’ambiente.

Tutto questo in aggiunta ai benefici intrinseci del vivere nel sottotetto:

  • maggiore luce naturale (luce zenitale abbondante e omogenee nell’arco della giornata)
  • migliore ventilazione degli ambienti (effetto camino)
  • minor rumore (lontananza dalla strada)
  • aria più pulita (maggiore distanza dallo smog delle strade).

Possibilità di sopraelevazione
L’innovazione più radicale è stata quella di prevedere, in linea con quanto stabilito anche da Lombardia, Liguria e Umbria, che l’edificio possa essere sopraelevato fino a raggiungere l’altezza minima consentita per il recupero, estendendo così l’applicazione della norma a tutti i proprietari di sottotetti indipendentemente dalle caratteristiche del sottotetto esistente. Sono possibili modifiche delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, ma solo per raggiungere i parametri fissati dalla legge regionale e a condizione che tali modifiche non comportino un aumento superiore al 20% della volumetria del sottotetto esistente.

Ampliamenti e nuove unità immobiliari
La norma nasce con l’intento di permettere l’ampliamento di unità immobiliari esistenti.
Se interventi riguardanti il sottotetto comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari, è obbligatorio reperire degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dal Comune. Se però si dimostra l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere a quest’obbligo, si deve versare al Comune una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per i parcheggi da reperire.

Interventi sostenibili
Tratto distintivo della legge del Lazio è recepire le nuove preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale degli interventi. Deve essere garantito l’isolamento termico, il risparmio idrico e l’utilizzo di fonti rinnovabili per il fabbisogno di acqua calda (al 50% del consumo) e quello di energia elettrica (perlomeno 1 kW di potenza dell’impianto).

Altezze e rapporti aeroilluminanti
E’ consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, riducendo, ai fini della concessione dell’agibilità, l’altezza media da 2,7m a soli 2 metri, tra le più basse in Italia (escludendo gli spazi con altezza inferiore a 1,5m per i locali abitativi e di 1,3 metri per i locali accessori o di servizio).  La superficie delle finestre (rapporto aeroilluminante) in Lazio è di 1/16 della superficie pavimentata ottenibile attraverso la realizzazione di finestre in falda o finestre verticali.

Le zone escluse
Il recupero resta impossibile nei centri storici (zone omogenee a) e i comuni possono delimitare ulteriori zone escluse o anche decidere un incremento del contributo di costruzione, nel limite massimo del 20%. deve essere monetizzato anche l’aumento di volumetria se si superano i limiti di densità edilizia stabiliti dal dm 2 aprile 1968.

Le varie leggi regionali in linea di principio sono omogenee ma variano anche significativamente in molti dettagli: altezza media, rapporti aeroilluminanti minimi e possibilità o no di cambiare la sagoma dell’edificio. La legge laziale si aggiunge alle analoghe leggi regionali già approvate nelle altre regioni italiane. In ogni caso,  prima di recuperare un sottotetto, bisogna verificare tutti i requisiti richiesti presso il Comune dove si trova l’immobile.

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Autore:

Elena Liziero

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