Legge per il recupero sottotetti in Piemonte

La legge per il recupero sottotetti in Piemonte è stata promulgata per la prima volta nel lontano 1998, circa vent'anni fa. Successivamente, è stato prorogata la sua validità di pari passo con il Piano Casa regionale.

La Regione Piemonte fin dal lontano 1998 ha iniziato a promuovere il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici.  Tale legge definisce come sottotetti tutti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura.

La legge prevede che negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto (o in parte) a residenza è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto.

Come ogni legge regionale sul recupero dei sottotetti, anche quella del Piemonte ha le sue regole per quanto riguarda le altezze medie e minime. Eccole.

Altezza media

L’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, è fissata in non meno di 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione che sono: la cucina, le stanze di soggiorno, le camere da letto, lo studio.

L’altezza media e’ riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio, che sono: bagni, posto cottura, verande, tavernette, corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli.

Nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione dell’altezza media sino a 2,20 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 mt per gli spazi accessori e di servizio.

Per i locali con soffitto a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.

Altezze minime

In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 mt per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,40 mt per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 ed a 1,20 mt per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

Gli spazi con altezze inferiori alle minime devono essere murati o chiusi con un armadio, oppure possono essere mantenuti aperti solo in corrispondenza di fonti di luce naturale, come finestre per tetti o finestre che si trasformano in balcone.

interno con cane

Limiti e deroghe

Il recupero dei sottotetti in Piemonte è consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie e laddove siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti.

Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti sono consentiti senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, fermo restando gli eventuali incrementi consentiti da eventuali strumenti urbanistici (in pratica, meglio verificare nel Comune di residenza se si può alzare l’altezza del tetto durante i lavori di recupero).

La Regione Piemonte consente nel recupero anche l’apertura, in modo conforme ai caratteri d’insieme (formali e strutturali) dell’originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali che deve essere pari a 1/8.

Il progetto di recupero ai fini abitativi del sottotetto, secondo la legge del ’98, deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

Una legge che si è dimostrata lungimirante, infatti ancora oggi è attuale e viene prorogata.

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Autore:

Elena Liziero

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