Piano Casa Campania

La Regione Campania ha prorogato fino al 31 dicembre 2019, il Piano Casa.

La proroga era contenuta nel disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2018” approvato dal Consiglio regionale.

L’obiettivo del Piano Casa, ricordiamo, è favorire l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio, si tratta inoltre di una misura che vuole rilanciare l’economia della Regione.

L’applicazione del Piano Casa Campania si articola in quattro aspetti:
– ampliamento degli edifici residenziali, consentito fino al 20% della volumetria esistente
– demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, che beneficia di un premio di
cubatura fino al 35%
– riqualificazione e cambi di destinazione d’uso sugli edifici non residenziali che non
incidano sulla sagoma
– riqualificazione delle aree urbane degradate, attuabile con un bonus volumetrico fino al 50% per le demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni urbanistiche o con interventi di sostituzione edilizia a parità di cubatura esistente.

Ecco le caratteristiche principali di questi 4 punti.

1 – Ampliamento edifici residenziali

In deroga agli strumenti urbanistici in vigore, il Piano Casa della Campania consente, per uso abitativo, l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bifamiliari, edifici di volumetria non superiore ai 1500 metri cubi e edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale sottotetto.

In zona agricola l’ampliamento è ammesso a condizione che almeno il 20% sia destinato ad uso agricolo.

Per la realizzazione dei lavori sono necessari la Dia o il permesso di costruire.

2 – Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali

Il Piano Casa consente interventi di demolizione e ricostruzione con un premio volumetrico fino al 35% da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato.
In zona agricola, la sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione è ammessa a condizione che almeno il 20% sia destinato ad uso agricolo.

Per la realizzazione dei lavori è obbligatorio l’utilizzo di tecniche costruttive e materiali ecocompatibili, in grado di garantire le prestazioni energetico-ambientali previste dalla normativa vigente.

Non si possono effettuare interventi di demolizione e ricostruzione sugli edifici realizzati in assenza o difformità del titolo abilitativo. Per la realizzazione dei lavori sono necessari la Dia o il permesso di costruire.

I Comuni, in base alle singole specificità territoriali, possono deliberare l’esclusione di determinate aree o tipologie di immobili dall’applicazione del Piano Casa.

3 – Cambiamenti su edifici non residenziali

In base al nuovo Piano Casa, sugli edifici produttivi, commerciali e turistici è ammessa la realizzazione di opere interne finalizzate all’uso di volumi esistenti, alla riqualificazione o all’adeguamento.
In questo caso sono consentiti i cambi di destinazione d’uso.
Gli interventi sono possibili su unità immobiliari non più grandi di 500 metri quadri.
I lavori non devono modificare la sagoma e i prospetti dell’edificio, né possono creare unità immobiliari successivamente frazionabili.

4 – Riqualificazione aree urbane

In questo caso si tratta di uno strumento in mano alle Amministrazioni comunali che possono individuare, anche su proposta di proprietari singoli o riuniti in consorzio, ambiti in cui la trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, oltre che alla dotazione minima di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico e parcheggi.

In questo caso è consentito l’aumento entro il limite del 50% sugli edifici residenziali pubblici.

sottotetto

Norme per il recupero sottotetti

La legge regionale sul Piano Casa prevede lo snellimento delle procedure burocratiche.

Per i sottotetti realizzati entro il 19 gennaio 2016, sono applicabili gli effetti della L.R. 15/2000 recante norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti e della L.R. 19/2001 sulle procedure per:

  • il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi
  • l’individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività
  • l’approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione
  • i parcheggi pertinenziali.
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Data:

Autore:

Elena Liziero

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