L’incentivo fiscale più generoso di sempre era già stato ridotto dal 110% al 90% nel 2023, dal 2024 sarà ulteriormente diminuito al 70% e riguarderà solo i lavori in condominio. Ecco come cambierà.
Superbonus 2024 al 70%
L’ulteriore diminuzione del Superbonus nel 2024 era stata introdotta dalla manovra 2022 del Governo Draghi, che aveva prorogato il super incentivo fino al 2025, prevedendo una riduzione dell’agevolazione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025. Ecco i dettagli rispettivamente per i lavori in condominio o in una casa singola.
Superbonus 2024 e condomini
Già dal primo gennaio 2023 l’incentivo era sceso al 90%, nel 2024 il Superbonus sarà attivo solo per lavori in condominio ed avrà una percentuale di detrazione del 70%. Ricordiamo che per condomini si intendono anche gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.
Ci sono varie eccezioni in corso. E’ rimasto il “vecchio” incentivo al 110% fino a fine 2023 solo per i condomini in cui l’assemblea aveva deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas – la comunicazione di inizio lavori asseverata – doveva essere stata presentata entro il 31 dicembre 2022, o con delibera dal 19 al 24 novembre 2022 doveva esser stata presentata la Cilas entro il 25 novembre del 2022.
I lavori che rientrano in questa eccezione dovranno terminare entro il 31 dicembre 2023 (in Parlamento sono stati presentati vari emendamenti con la richiesta di prolungare l’applicazione del Superbonus anche al 2024 con aliquote più elevate per i condomìni con lavori già in corso che attualmente beneficiano del 110% e 90%).
Superbonus addio nel 2024 per le villette e case unifamiliari
Nel 2024 non è più previsto il Superbonus per le villette o abitazioni unifamiliari. Ricordiamo che attualmente questo tipo di edifici, solo se adibiti a prima casa, e il cui proprietario abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, possono usufruire del Superbonus 2023 al 90% fino al 31 dicembre di quest’anno.
Anche in questo caso sono previste delle eccezioni. Il super incentivo è rimasto al 110% fino a fine 2023 per le villette con lavori già iniziati l’anno scorso: per gli edifici unifamiliari unità immobiliari indipendenti che al 30 settembre 2022 avevano raggiunto almeno il 30% dei lavori. In questo caso il termine per concludere la spesa e portarla in detrazione beneficiando del 110% è stato spostato dal decreto Asset dal 30 settembre al 31 dicembre 2023.
Nel 2024 il Superbonus sarà attivo solo per i condomini e con percentuale del 70%. Resta al 110% solo nei Comuni in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza per terremoto.
Superbonus 2024 al 110% solo per zone terremotate
Unica eccezione per il Superbonus al 110% nel 2024 riguarda le aree terremotate. In questo caso saranno ammessi al 110% i lavori pervisti dal Superbonus, compresi quelli negli edifici unifamiliari, senza tener conto dei nuovi requisiti, come la soglia del reddito familiare e il requisito della prima casa.
A precisarlo è una nota pubblicata lo scorso giugno 2023 dall’Agenzia delle Entrate.
Rientrano nei Superbonus al 110% i lavori svolti su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile e l’evento sismico. Questi immobili devono inoltre trovarsi in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Addio cessione del credito e sconto in fattura per i Superbonus
Dal 17 febbraio 2023 ricordiamo che non è più possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per i lavori previsti dal Superbonus. Sono esclusi dallo stop alle cessioni i Bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, quelli sugli immobili danneggiati dall’alluvione nelle Marche e dai terremoti. Eccezione anche per Iacp, onlus e cooperative di abitazione e i lavori di riqualificazione urbana.
Superbonus 2024, come funziona
Non risultano novità per quanto riguarda le regole per ottenere il Superbonus 2024 al 70% (o al 110% se in zona terremotata). La prima condizione per richiederlo resta quella di fare almeno uno di questi tre lavori principali, detti trainanti:
- lavori di isolamento termico che riguardino oltre il 25% delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Sono compresi i lavori di isolamento del tetto
- interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore
- interventi antisismici (il vecchio Sismabonus).
I lavori, nel complesso, devono portare al miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla C alla A).
Si può fruire del Superbonus anche per interventi su singole unità immobiliari all’interno di un condominio, quindi anche per la sola mansarda, ma solo se i lavori sono effettuati congiuntamente a interventi sulle parti comuni che danno diritto al Superbonus, i cosiddetti lavori trainanti: isolamento a cappotto, sostituzione dell’impianto di riscaldamento o miglioramenti antisismici.
Tutti i lavori trainati, o secondari, effettuati in contemporanea ai trainanti, a patto che migliorino l’efficienza energetica, verranno incentivati con la stessa percentuale del Superbonus. Ad esempio, se sostituirai le vecchie finestre per tetti mentre viene coibentato il condominio, anche la sostituzione dei lucernari verrà detratta al 70% anziché al 50% canonico.
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