Detrazione del 50% per l’acquisto di case ristrutturate

La detrazione del 50% è nota per chi effettua delle ristrutturazioni, ma esiste la possibilità di usufruire della stessa agevolazione anche acquistando un immobile già ristrutturato. Ecco quali sono le condizioni.

Quando può essere richiesta la detrazione

La detrazione del 50% per chi acquista un immobile già ristrutturato spetta quando gli interventi di ristrutturazione sono stati effettuati nell’intero fabbricato e sono stati eseguiti entro 18 mesi da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie.

In dettaglio, le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:

  • l’unità immobiliare deve essere acquistata dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori
  • l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori
  • l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un fabbricato sul quale siano stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio (e non solo una parte di esso, ad esempio la mansarda o un singolo appartamento).

L’agevolazione non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari costituenti l’intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto o assegnazione.

La detrazione non spetta se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria.

Se acquisti una mansarda direttamente dall'impresa che ha effettuato il restauro, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, puoi usufruire della detrazione del 50%.

In cosa consiste la detrazione del 50%

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef calcolata sull’importo forfettario del 25% del prezzo di vendita dell’immobile, prezzo comprensivo dell’imposta Iva versata al momento del rogito da parte dell’acquirente.

Non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, l’unica attenzione è quella di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa edilizia che ha effettuato i lavori.

Per le spese di acquisto della casa sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2018, la detrazione è pari al 50% e spetta su un importo massimo di 96.000 euro (non totali ma dell’importo forfettario del 25% del prezzo di vendita).

Dal 2019, salvo ulteriori proroghe, la detrazione si abbasserà alla percentuale del 36% su un importo massimo di 48.000 euro. La detrazione viene sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Chi ha il diritto di richiedere l’agevolazione

Possono richiedere la detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione).

Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione proporzionalmente al valore dei due diritti reali.

Il limite massimo di spesa ammissibile (96.000 euro fino al 31 dicembre 2018, 48.000 euro dal 2019) deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. L’importo va quindi suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all’agevolazione.

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Autore:

Elena Liziero

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