Il rapporto aeroilluminante confronta la superficie del pavimento di un locale, ad esempio una mansarda, con la dimensione delle finestre (considerando la superficie vetrata).
Il rapporto aeroilluminante a livello nazionale non deve essere minore di 1/8, ma può scendere a valori inferiori per alcuni ambienti particolari, come le mansarde.
E proprio riguardo alle mansarde, ciascuna regione italiana prevede una legge diversa per il recupero abitativo dei sottotetti e valori diversi anche del rapporto aeroilluminante.
Tabella rapporto aeroilluminante Regione per Regione.
Regione: (Legge principale recupero sottotetti) rapporto aeroilluminante
Abruzzo: (LR 10/2011) 1/8
Basilicata: (LR 42/2009) 1/10
Bolzano: (DPGP. 5/1998) 1/15
Calabria: (LR 19/2002) 1/15
Campania: (LR 15/2000) 1/8
Emilia Romagna: (LR 11/1998) 1/16
Friuli Venezia Giulia: (LR 19/2009) 1/10 se > di 400mt di altitudine 1/12
Lazio: (LR 13/2009) 1/16
Liguria: (LR 24/2001) 1/16
Lombardia: (LR 12/2005) 1/8
Marche: (LR 22/2009) 1/8
Molise: (LR 25/2008) 1/10
Piemonte: (LR 21/1998) 1/8
Puglia: (LR 33/2007) 1/8
Sicilia: (LR 4/2003) 1/8
Sardegna: (LR 4/2009) 1/8
Toscana: (LR 5/2010) 1/16
Umbria: (LR 1/2004) 1/16
Val d’Aosta: (LR 11/1998 ) 1/8 se centro storico 1/32
Veneto: (LR 12/1999) 1/16
Il tecnico incaricato a calcolare il rapporto aeroilluminante della mansarda deve prima verificare se vi sono particolari vincoli o regole a livello comunale.
Alcuni Comuni ad esempio concedono la possibilità di non considerare nel calcolo le eventuali appendici separabili come ingressi, corridoi o cabine armadio.
Molte normative locali prevedono inoltre delle specifiche deroghe, soprattutto per mansarde ubicate in centro storico, costruite prima di una certa data o sottoposte a particolari vincoli.
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