Vuoi fare una ristrutturazione in un sottotetto o mansarda in centro storico? Oltre alla norme regionali per il recupero dei sottotetti, che stabiliscono altezze medie, minime e livelli di luminosità minimi per ottenere l’abitabilità, vi sono alcuni limiti e condizioni per effettuare interventi agli immobili nei centri storici. Il DL semplificazioni 2020 ha fissato paletti ma anche semplificazioni per la riqualificazione degli immobili esistenti in centro storico.
I permessi in centro storico
A seconda del tipo di intervento, è richiesto un permesso di costruire diverso.
- Permesso di Costruire: si tratta del titolo edilizio richiesto per una ristrutturazione edilizia “pesante” che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o, in zone omogenee A (centri storici), comporti cambiamento della destinazione d’uso.
- La Scia è richiesta in casi di Demolizione, ma la SCIA con modifica della sagoma non si applica in centri storici (art. 23/bis comma 4).
Recentemente, nell’articolo 10 del DL Semplificazioni 2020, viene richiesto maggiore rigore per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Negli immobili dei centri storici le deroghe sono ammesse solo se previste da leggi regionali o da strumenti urbanistici (non tutte le case in centro storico sono di interesse e vincolate, possono esservi anche immobili di scarso pregio che possono essere demoliti e ricostruiti).
Essendo la ristrutturazione in centro storico e relativi permessi una materia molto delicata, è fondamentale ricorrere alla consulenza di un professionista esperto.
Le norme consentono di aprire finestre anche in centro storico. Ecco la procedura semplificata.
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Come aggiungere finestre per tetti in centro storico
Per rendere abitabile un sottotetto è necessario avere una certa luminosità stabilita da norme nazionali e regionali (qui puoi approfondire il rapporto aeroilluminante e il Fattore medio di Luce di ogni Regione). Per raggiungere la luminosità richiesta dalle norme regionali, devi aggiungere finestre per tetti al tuo sottotetto (ovviamente dopo aver verificato che ciò è consentito nel tuo caso specifico).
Norme paesaggistiche a livello locale possono consentire l’apertura di una finestra nei centri storici, con vincoli su forma, colori – a volte anche i materiali – e le dimensioni.
Finestra per tetti realizzate in aree vincolate senza autorizzazione paesaggistica
Puoi aprire o modificare finestre senza l’autorizzazione paesaggistica solo se si tratta di “interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici” purché:
- eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune
- (eseguiti nel rispetto, ndr) delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali (…) la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto
- (…) tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.
Finestre per tetti in aree vincolate con autorizzazione paesaggistica
Secondo il DPR 31 del 2017, è richiesta un’autorizzazione paesaggistica semplificata se i tuoi lavori rientrano in una di queste due casistiche:
- quando riguardano beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico‐architettonico o storico‐testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo‐tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo‐tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali la realizzazione di finestre a tetto.
In questo caso l’iter procedurale per ottenere l’autorizzazione paesaggistica è diventato più semplice e veloce, ecco qui un articolo che lo spiega.
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